Nell’ottica ormai quasi
ventennale di attivarsi per fa sì che le aree protette in Italia siano … meno
protette anche questa ultima modifica alla legge quadro si avvia verso tale
direzione.
Piccoli tasselli, un
comma aggiunto “per caso”, un aggettivo sostituito all’ultimo minuto, una
parola messa nell’articolato complesso e unico fanno sì le tante battaglie
fatte per giungere all’istituzione dei Parchi e riserve in Italia con lo
spirito principe della Conservazione in primo luogo, anche in questa battuta
subisce un piccolo ritocco.
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Nevaio sul Pollino. (foto da internet) |
Se da una parte la
legge ha di fatto dato vita a molti parchi nazionali (ne avevamo cinque prima
della entrata in vigore delle norme contenute nella 394, oggi ne abbiamo
ventiquattro, considerando anche l’ultimo parco nato qualche giorno fa),
dall’altra la vecchia legge ha garantito percorsi chiari (forse con tempi
lunghi) nella nomina della Governance di un Ente Parco.
Oggi con la scusa di
accelerare i tempi, per esempio, si nomina il Direttore direttamente.
«11. Il direttore del parco è nominato
dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e
delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento
dell’incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato
un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il
direttore può essere revocato dall’incarico entro novanta giorni, decorsi i
quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto»;
I Piani del Parco che
oggi devono essere approvati dalle Regioni hanno tempi di attesa lunghissimi
(per esempio, il Piano del Parco del Pollino, nonostante l’ente di gestione l’abbia
licenziato da diversi anni, non è stato ancora approvato); allora come si
risolve questo problema? Con il silenzio-assenso. Infatti, se entro dodici mesi
le regioni non si esprimono sui contenuti e muovono eventuali suggerimenti, il
Piano si intende approvato, nonostante probabili o possibili (direi voluti)
articolati che al momento opportuno vanno ad incidere sugli obiettivi di un
area protetta.
Altra novità sta nel
fare un unico piano che contiene sia gli indirizzi di tipo socio-economico che
quelli paesistici.
Però, d’ora in poi
questo non si chiamerà più Piano ma Carta del Parco.
Con un sistema
complesso di modifiche e di “rimpalli” tra Comuni, Regioni, Comunità montane (lì
dove sono ancora in vigore), la Carta del Parco dopo essere stata approvata dal
Consiglio Direttivo ed essere approvata dalla Comunità del Parco (parere
vincolante): entro trenta giorni.
Seguono altri quaranta giorni presso gli enti di cui
sopra.
Altri quaranta giorni per le osservazioni
scritte di qualsiasi cittadino.
Altri trenta giorni per esprimere il parere
dell’Ente Parco sulle osservazioni presentate.
Entro quarantacinque giorni, la regione
d’intesa con l’Ente Parco.
Per un totale di 185
giorni, ossia sei mesi.
Qualora trascorsi
questi mesi e non si è fatto nulla, sarà il Ministero dell’Ambiente che
interverrà. In che modo la norma non lo dice.
Un’altra questione che
lascia parecchie perplessità è l’istituzione di una specie di tassa che gli
interessati pagheranno all’Ente Parco qualora decidano di sfruttare le risorse
presenti all’interno dell’area protetta.
Si parla di royalties
che gli interessati verseranno all’Ente Parco per sfruttare cave, minerali,
acque e petrolio. Riguardo quest’ultimo argomento, l’idea è venuta a Domenico
Totaro, presidente del Parco dell’Appennino lucano, che ha più volte parlato di
“criterio di ristoro ambientale” come rimborso per i danni causati dallo
sfruttamento delle risorse ricadenti dentro un parco nazionale.
1-ter. I titolari di autorizzazioni
all’esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 sono tenuti a
versare annualmente all’ente gestore dell’area protetta, in un’unica soluzione
e a titolo di contributo spese per il recupero ambientale e della naturalità,
una somma pari ad un terzo del canone di concessione.
1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi
liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al
comma 2-bis dell’articolo 12,
sono tenuti a versare annualmente all’ente gestore dell’area protetta, in
un’unica soluzione e a ti-tolo di contributo alle spese per il recupero
ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione,
all’1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L’ammontare
definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all’ente gestore
dell’area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
Infine, entra dalla
finestra, quella che è stata cancellata nella prima stesura della 394: la
questione caccia.
Infatti, l’ente parco
si occuperà delle aree contigue dove si possono esercitare la caccia, pesca e
le attività estrattive che verranno regolamentate dall’Ente Parco.
Per questo il Parco e i
suoi organi dirigenziali sono paragonati alla pari di altri enti in fatto di
elargizione di contributi per i fini più disparati anche estranei agli
obiettivi di conservazione della natura: l’Ente parco finanzierà impianti di
depurazioni, di risparmio energetico “servizi ed impianti di carattere turisticonaturalistico da
gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di
concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l’agevolazione o la
promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali,
agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro,
anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel
rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e
delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve
consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il
volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i
soggetti diversamente abili».
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Il Bosco del Pollinello in veste autunnale. |
Neanche
una parola per quanto riguarda la vigilanza nelle aree protette.
L’attività
di sorveglianza che fino ad oggi è stata condotta dal Corpo forestale dello
Stato, a partire dal prossimo anno non si sa a chi verrà affidata, visto che il
CFS è stato accorpato ad altri corpi di polizia.
Altra questione
importante è la composizione del Consiglio Direttivo di un area protetta.
Eliminate, da un
decreto del governo Monti, le figure dei docenti universitari in rappresentanza
degli atenei ricadenti nel territorio del Parco, sono state inserite
rappresentanze di organizzazioni agricole e rafforzata la presenza dei sindaci.
Ridotta la presenza dei
rappresentanti delle associazioni ambientali.
Come dire che sono
stati messi da parte gli interessi generali per favorire quelli locali e
localistici.
Mentre i componenti del
Consiglio direttivo possono essere confermati una sola volta, il presidente non
ha vincolo di mandato.
Un’altra novità sta
nell’inserimento della FEDERPARCHI – l’associazione che raggruppa tutte le aree
protette – come rappresentante istituzionale degli enti di gestione dei parchi.
Questa, estrema
sintesi, sono alcune delle tantissime modifiche inserite nella norma appena
licenziata dal Senato.
Centoventiquattro
pagine piene di commi, rettifiche, adeguamenti, nuove definizioni e competenze
che sicuramente lasceranno un segno indelebile nella governance delle aree
protette italiane.
Speriamo bene!
Ma veniamo alle
reazioni.
Ovviamente, tutti i
presidenti in carica si sono affrettati ad osannare il nuovo articolato appena
licenziato dal Senato.
Così il presidente
Domenico Totaro del Parco nazionale Appennino lucano
“La
legge che reca nuove disposizioni in materia di aree protette era attesa da
tempo e finalmente, dopo l’approvazione del Senato, si appresta ad essere
varata definitivamente con il passaggio alla Camera. Naturalmente può sempre
essere migliorata ma oggi non possiamo non esprimere moderata soddisfazione per
i suoi contenuti.”
Fa
eco la dichiarazione congiunta dei presidenti del Parco d’Aspromonte Bombino e
del Pollino, Pappaterra.
Essi
affermano che:
“Le
modifiche della Legge Quadro 394/91 sulle aree protette, approvate a larga
maggioranza in Senato, migliorano l’efficienza gestionale dei Parchi e
assicurano una più ottimale tutela dei valori naturalistici dei territori
protetti in Italia. Tra le importanti integrazioni al testo è da segnalare
l’inserimento, in seno ai consigli direttivi dei Parchi e in aggiunta ai
rappresentanti del mondo scientifico e delle associazioni ambientaliste, degli
esponenti del mondo agricolo; elemento, questo ultimo, che qualifica il
rapporto tra l’Istituzione e le espressioni più prossime al territorio e
contribuisce, inoltre, a
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Il presidente del Parco del Pollino Mimmo Pappaterra intervistato da Roberto Fittipaldi |
coniugare alle scelte in materia di gestione del
patrimonio naturale le istanze degli operatori del settore. Le modifiche approvate
rappresentano una pagina nuova nella capacità di fare sistema e di elevare la
dignità descrittiva dei territori protetti, nel convincimento che esaltino e
sostengano le loro peculiarità. Siamo certi che sul cammino intrapreso
confluiranno anche quanti, in questo momento, avversano il portato normativo
approvato da uno dei due rami del Parlamento.”
A scanso di equivoci,
però, è meglio che la Commissione Ambiente della Camera dia un’altra occhiata
alle norme licenziate dal Senato. Non si sa mai!
Ed ecco l’auspicio di
Pappaterra e Bombino, quest’ultimo in qualità anche di presidente calabrese
della Federparchi.
A tale scopo fondamentale sarà il contributo
della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, che, in seconda lettura
del ddl, potrà individuare eventuali possibili punti di convergenza, che
valorizzeranno la pluralità di sensibilità, fornendo un valore aggiunto
all’impianto che, di per sé, racchiude già elementi di grande rilevanza e
novità”.
WWF
Gli unici che cantano
fuori dal coro sono solo le associazioni ambientaliste; in primis il WWF parla
di mancata accoglienza delle osservazioni e delle proposte di centinaia di
esperti e uomini di cultura e quindi chiede che la riforma venga modificata
alla Camera.
In sintesi, ecco alcuni
punti critici sollevati dal WWF:
1. Una
modifica della governance delle aree protette che peggiora la qualità delle
nomine e non razionalizza sufficientemente la composizione del Consiglio
direttivo, in cui viene prevista la presenza di portatori di interessi
specifici e non generali come deve essere. Non vengono definiti strumenti di
partecipazione dei cittadini né la previsione di comitati scientifici;
2.
Una governance delle Aree marine Protette che non prevede alcuna partecipazione
delle competenze statali e individua Consorzi di gestione gli uni diversi dagli
altri;
3.
L’assenza di competenze specifiche in tema di conservazione della natura di
Presidente e Direttore degli Enti Parco;
4.
Un sistema di royalties che,
pur legato ad infrastrutture ad alto impatto già esistenti, deve essere
modificato per evitare di condizionare e mettere sotto ricatto i futuri pareri
che gli enti parco su queste dovranno rilasciare;
5.
Una norma che attraverso la “gestione faunistica”, con la governance prevista,
acuirà le pressioni del mondo venatorio;
6.
L’istituzione di un fantomatico Parco del Delta del Po senza che venga definito
se si tratti o meno di un parco nazionale, quando peraltro la costituzione di
questo, come Parco Nazionale, è già oggi obbligatoria ai sensi dalla legge
vigente
7.
Non si vietano le esercitazioni militari nei parchi e nei siti natura 2000;
8.
Non si garantisce il passaggio delle Riserve naturali dello Stato, del
personale e delle risorse impegnato, ai parchi.
A questo canto si aggiunge
Legambiente e il Centro Parchi Internazionale.