Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana

Io sono sempre dello stesso parere: sino a quando non sarà rinnovata la nostra classe dirigente, sino a quando le elezioni si faranno sulla base di clientele, sino a quando i Calabresi non indicheranno con libertà e coscienza i loro rappresentanti, tutto andrà come prima, peggio di prima.
Umberto Caldora (lettera a Gaetano Greco Naccarato, 1963)

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martedì 16 maggio 2017

Riflessioni sulle modifiche alla Legge quadro sulle Aree protette. (Prima parte)

Leggendo e rileggendo i resoconti parlamentari sul dibattito in seno alle modifiche e agli aggiornamenti da apportare alla Legge sulle aree protette, risalente al 1991, sono arrivato alla conclusione che il legislatore ha voluto completamente stravolgere le finalità di una norma. Essa andava sì rivista e adeguata ai giorni nostri e alle nuove esigenze di una civiltà che è in continuo movimento, tuttavia,
Parco nazionale dell'Appennino lucano. Bosco misto
cambiare 29 articoli non significa modificare una vecchia norma, bensì riscriverla completamente.

Leggo dalla nota introduttiva e riporto
L’articolo 1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette e disciplina la definizione di parchi nazionali con estensione a mare.
L’articolo 2 consente di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi per la tutela dell’ambiente in taluni comuni.
L'articolo 3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione delle aree protette in cui siano ricompresi siti militari.
Gli articoli 4 e 5 contengono numerose modifiche che riguardano rispettivamente la disciplina dell’ente parco e quella del regolamento e del piano del parco.
Gli articoli 6 e 7 intervengono rispettivamente sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell’Ente parco e su quella riguardante gli indennizzi.
L’articolo 8 detta un’articolata disciplina finalizzata a integrare le norme che regolano le entrate dell’Ente parco.
L’articolo 9 introduce nuove disposizioni per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette.
Gli articoli 10, 11 e 12 modificano rispettivamente la disciplina per l’istituzione, la gestione e la programmazione delle aree protette marine.
L’articolo 13 riguarda la vigilanza sui gestori di aree protette di rilievo internazionale e nazionale.
Gli articoli 14 e 15 intervengono sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali, confermando il divieto di attività venatoria, e l’organizzazione amministrativa.
L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri, attualmente esercitati dal rappresentante legale del medesimo organismo.
L'articolo 17 modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge quadro.
L'articolo 18 prevede l’istituzione del Comitato nazionale per le aree protette.
L’articolo 19 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino.
L'articolo 20 precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l’intesa dell’11 febbraio 2015 sull’attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.
Le modifiche di cui all'articolo 21 sono volte a prevedere che l’istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine, nonché a ridenominare le aree marine di reperimento di Capo d’Otranto e di Capo Spartivento.
L’articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.
L’articolo 23 prevede il trasferimento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso in due distinti comuni del Parco.
L’articolo 24 attribuisce all’ente parco nazionale la competenza a svolgere funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali.
L’articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, concernenti il coordinamento e la promozione di azioni integrate per le aree protette.
L’articolo 26 modifica la disciplina riguardante l’individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.
L’articolo 27 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l’istituzione di un unico Parco del Delta del Po.
L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici.
L’articolo 29, infine, reca la clausola di salvaguardia concernente l’applicazione della legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Parco nazionale Appennino lucano . Viggiano.
Albergo del Pastore (foto Pisarra)
La nota introduttiva al documento, fotografa la situazione attuale delle aree protette, a seguito dell’ultima relazione del ministro dell’ambiente sullo stato di concretizzazione delle norme contenute nella Legge Quadro 394/91.
A parte i dati sulla superficie protetta (10.50% del territorio nazionale, pari a circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste) ricadente in 871 aree protette secondo un vecchio Elenco ufficiale risalente al 2009 e in fase di aggiornamento, la relazione non entra nel merito dell’attuazione delle vecchie norme e non argomenta sulla necessità così impellente di “metter mano” in forma così radicale, tanto che, a mio parere, è stata completamente riscritta, al punto che oso dire che siamo di fronte a un nuovo dettato, che non ha nulla a che fare con il testo originale. Inoltre non è vero che la legge quadro non è stata mai adeguata: ha subito “adattamenti” nel 1997, nel 2000, 2003 e 2007. Modifiche e adattamenti, che di volta in volta, hanno stravolto lo spirito e la volontà dei primi firmatari. 

Un altro pasticcio è l’adeguamento della legge quadro con le norme previste dalle varie direttive europee che il nostro ordinamento deve recepire al fine della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse europeo.

Come dire che ci sono ambienti, animali e specie vegetali di interesse europeo e altri di interesse nazionale.
Una vera e propria follia, in quanto queste aree facenti parte della RETE europea NATURA 2000, nella quasi totalità (si parla del 79%) ricadono nel nostro sistema di aree protette nazionali.
Come spesso accade, la Direttiva europea “HABITAT” e poi quella “UCCELLI” complicano ulteriormente la già difficile situazione italiana, AGGIUNGENDO nuove classificazioni, quali:
1.   SIC (Siti di importanza Comunitaria, che a breve diventeranno ZSC, Zone Speciale di Conservazione)
2.   ZSC (Zone Speciale di Conservazione).
È ovvio che tutto questo non giova alle finalità di Conservazione che la Norma si pone (poneva) come obiettivo principe; piuttosto rende ancora più difficile la sua attuazione in quanto non è ben precisa la linea di comando e gli obiettivi di interesse da perseguire, i quali devono rimanere in mano allo Stato centrale e non alle comunità locali.

Parco nazionale Appennino lucano. Escursionisti in salita verso
il Santuario della Madonna di Viggiano (foto Pisarra)
Analizziamo uno per uno le modifiche, senza entrare nel merito di tecnicismi fatto di commi, lettere e quant’altro.
All’articolo 1 si aggiunge alla definizione di cosa sono i Parchi nazionali, naturali e regionali, le riserve naturali anche le RISERVE MARINE. Le quali a loro volta sono costituite: da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere.
Non bastando tutto ciò, le Riserve marine sono anche definite in base al Protocollo di Ginevra e in funzione della Strategia nazionale per la biodiversità.

Ricordo che il Protocollo di Ginevra, risale al 1985 e prevede norme di salvaguardia per i luoghi che presentino valore biologico ed ecologico e diversità genetica delle specie, oltre a livelli accettabili di popolazione.
La Strategia nazionale della biodiversità, rappresenta uno strumento per l’attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica (adottata il 5 giugno del 1992), al Summit mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite.

Un altro comma a questo articolo aggiunge le aree protette transfrontaliere, ossia quei parchi di confine che coincidono con altre superfici simili di stati vicini: penso allo Stelvio o al Gran Paradiso.
Ho seri dubbi che i francesi del Mercantour o gli svizzeri dell’Engandina vogliano avere a che fare con noi, visto lo stato a “spezzatino” di come è ridotto lo Stelvio o le varie iniziative di “valorizzazione” che interessano il Gran Paradiso, soprattutto nel settore valdostano.  

Altro comma “interessante” a questo articolo riguarda i Parchi nazionali che hanno estensioni a mare (credo che si riferisca al Cilento, ma non solo), a seguito di istruttoria da parte dell’ISPRA, consideri queste superfici come aree contigue, ma soggette alle disposizioni relative alle aree protette marine.

Viggiano. Il Santuario della Madonna di Viggiano(foto Pisarra)
Non è più semplice considerarle aree protette marine ed evitare questo pasticciaccio di competenze?
Altri commi sempre dell’articolo uno riguardano l’integrazione delle aree della Rete Natura 2000 con i le aree protette “nostre” con la novità che la parte di superficie non compresa nell’attuale perimetro di un’area protetta sia di competenza dell’Ente parco gestore corrispondente.

Altro comma: l’istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le aree protette, nazionali, regionali o locali che sono comprese nel suo territorio.
Purtroppo questo comma non è retroattivo, per cui la questione delle varie riserve naturali orientate che ricadono – per esempio – entro il perimetro del Parco nazionale del Pollino continuano ad essere gestite dai rispettivi enti.

In questo articolo uno è regolato anche il compito e il ruolo dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Il Comma 2 a questo primo articolo ribadisce che tutto questo ambaradan deve essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   

L’articolo due invece contiene una curiosa novità: i comuni isolani dove sono presenti aree protette devono destinare la tassa di sbarco:
·       alla tutela ambientale;
·       alla conservazione della biodiversità;
·       al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale;
·       alla promozione del turismo sostenibile del territorio;
·       ad attività di educazione ambientale.

A questo proposito mi viene in mente un’altra idea geniale, lanciata a suo tempo dell’allora Ministro dei Beni culturali Veltroni, il quale proponeva di restaurare alcuni monumenti di pregio con i proventi dal gioco del lotto (!!!).

L’articolo tre invece “norma” i rapporti con il Ministero della Difesa a proposito di istituzioni di parchi dove siano ricompresi siti militari.

Anche qui un piccolo “inghippo”. L’articolo prevede che si proceda all’istituzione del Parco sentito il ministero della difesa che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia l’articolo non prevede il “silenzio-assenso”.  

Rimane invariata la norma che prevede l’istituzione del Parco nazionale con decreto del Presidente della Repubblica, mentre per le riserve basta il decreto del Ministro dell’ambiente, sempre dopo aver sentito la regione.

Parco nazionale dell'Appennino lucano.
Una piattaforma petrolifera immersa tra i boschi  (foto Pisarra)

Invece l’articolo 4 interviene sull’organizzazione dell’Ente Parco.
Rimane invariata l’ubicazione della sede, la vigilanza a cura del ministero dell’ambiente e i vari organi elettivi, ad esclusione della Giunta esecutiva.
La durata dell’incarico è pari a cinque anni e può essere confermata una sola volta.
Novità sostanziali riguardano la carica del presidente e del direttore.
Il primo, è nominato con decreto del ministro dell’ambiente, d’intesa con i presidenti delle regioni, nell’ambito di una terna proposta al ministro e composta da “soggetti di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private”. Se entro quindici giorni le regioni non avanzano dubbi si procede alla nomina. Se non si raggiunge una intesa in questo lasso di tempo il ministro procede di autorità previo il parere delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni.

In questo articolo si è fatto un passo avanti e uno indietro. Cominciando dal passo indietro: il comma non prevede nessuna esperienza e titoli in materia ambientale del candidato a presidente; nel secondo caso (un passo avanti) sono determinati per leggi i tempi di nomina del nuovo incaricato.
Altro passo avanti è contenuto nella legge che prevede durante la vacatio della nomina del presidente e del consiglio direttivo proroga delle cariche del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

Parco nazionale dell'Appennino lucano. La Laura (foto Pisarra)
Anche in questo articolo lo Stato centrale abdica in favore delle province e delle regioni a statuto speciale che ancora una volta regolamentano con proprie norme la materia.

Altri commi (7-8) equiparano i compiti e le mansioni del Presidente dell'Ente Parco e dei componenti del Consiglio Direttivo ai presidenti delle città metropolitane, sindaci, presidenti delle province con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
In uno di questi commi si parla dello stipendio omni comprensivo che verrà stabilito dal ministro dell’ambiente in accordo con il Ministro dell’economia; l’onere è a carico del bilancio del parco.

mercoledì 16 novembre 2016

Il Senato licenzia le modifiche alla legge quadro sui parchi

Nell’ottica ormai quasi ventennale di attivarsi per fa sì che le aree protette in Italia siano … meno protette anche questa ultima modifica alla legge quadro si avvia verso tale direzione.
Piccoli tasselli, un comma aggiunto “per caso”, un aggettivo sostituito all’ultimo minuto, una parola messa nell’articolato complesso e unico fanno sì le tante battaglie fatte per giungere all’istituzione dei Parchi e riserve in Italia con lo spirito principe della Conservazione in primo luogo, anche in questa battuta subisce un piccolo ritocco.
Nevaio sul Pollino. (foto da internet)
Se da una parte la legge ha di fatto dato vita a molti parchi nazionali (ne avevamo cinque prima della entrata in vigore delle norme contenute nella 394, oggi ne abbiamo ventiquattro, considerando anche l’ultimo parco nato qualche giorno fa), dall’altra la vecchia legge ha garantito percorsi chiari (forse con tempi lunghi) nella nomina della Governance di un Ente Parco.
Oggi con la scusa di accelerare i tempi, per esempio, si nomina il Direttore direttamente.

«11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall’incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto»;

I Piani del Parco che oggi devono essere approvati dalle Regioni hanno tempi di attesa lunghissimi (per esempio, il Piano del Parco del Pollino, nonostante l’ente di gestione l’abbia licenziato da diversi anni, non è stato ancora approvato); allora come si risolve questo problema? Con il silenzio-assenso. Infatti, se entro dodici mesi le regioni non si esprimono sui contenuti e muovono eventuali suggerimenti, il Piano si intende approvato, nonostante probabili o possibili (direi voluti) articolati che al momento opportuno vanno ad incidere sugli obiettivi di un area protetta.
Altra novità sta nel fare un unico piano che contiene sia gli indirizzi di tipo socio-economico che quelli paesistici.
Però, d’ora in poi questo non si chiamerà più Piano ma Carta del Parco.
Con un sistema complesso di modifiche e di “rimpalli” tra Comuni, Regioni, Comunità montane (lì dove sono ancora in vigore), la Carta del Parco dopo essere stata approvata dal Consiglio Direttivo ed essere approvata dalla Comunità del Parco (parere vincolante): entro trenta giorni.
Seguono altri quaranta giorni presso gli enti di cui sopra.
Altri quaranta giorni per le osservazioni scritte di qualsiasi cittadino.
Altri trenta giorni per esprimere il parere dell’Ente Parco sulle osservazioni presentate.
Entro quarantacinque giorni, la regione d’intesa con l’Ente Parco.
Per un totale di 185 giorni, ossia sei mesi.     
Qualora trascorsi questi mesi e non si è fatto nulla, sarà il Ministero dell’Ambiente che interverrà. In che modo la norma non lo dice.
Un’altra questione che lascia parecchie perplessità è l’istituzione di una specie di tassa che gli interessati pagheranno all’Ente Parco qualora decidano di sfruttare le risorse presenti all’interno dell’area protetta.
Si parla di royalties che gli interessati verseranno all’Ente Parco per sfruttare cave, minerali, acque e petrolio. Riguardo quest’ultimo argomento, l’idea è venuta a Domenico Totaro, presidente del Parco dell’Appennino lucano, che ha più volte parlato di “criterio di ristoro ambientale” come rimborso per i danni causati dallo sfruttamento delle risorse ricadenti dentro un parco nazionale.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all’esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all’ente gestore dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all’ente gestore dell’area protetta, in un’unica soluzione e a ti-tolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all’1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L’ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all’ente gestore dell’area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine, entra dalla finestra, quella che è stata cancellata nella prima stesura della 394: la questione caccia.

Infatti, l’ente parco si occuperà delle aree contigue dove si possono esercitare la caccia, pesca e le attività estrattive che verranno regolamentate dall’Ente Parco.
Per questo il Parco e i suoi organi dirigenziali sono paragonati alla pari di altri enti in fatto di elargizione di contributi per i fini più disparati anche estranei agli obiettivi di conservazione della natura: l’Ente parco finanzierà impianti di depurazioni, di risparmio energetico “servizi ed impianti di carattere turisticonaturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili».

Il Bosco del Pollinello in veste autunnale. 
Neanche una parola per quanto riguarda la vigilanza nelle aree protette.
L’attività di sorveglianza che fino ad oggi è stata condotta dal Corpo forestale dello Stato, a partire dal prossimo anno non si sa a chi verrà affidata, visto che il CFS è stato accorpato ad altri corpi di polizia.
Altra questione importante è la composizione del Consiglio Direttivo di un area protetta.
Eliminate, da un decreto del governo Monti, le figure dei docenti universitari in rappresentanza degli atenei ricadenti nel territorio del Parco, sono state inserite rappresentanze di organizzazioni agricole e rafforzata la presenza dei sindaci.
Ridotta la presenza dei rappresentanti delle associazioni ambientali.
Come dire che sono stati messi da parte gli interessi generali per favorire quelli locali e localistici.
Mentre i componenti del Consiglio direttivo possono essere confermati una sola volta, il presidente non ha vincolo di mandato.
Un’altra novità sta nell’inserimento della FEDERPARCHI – l’associazione che raggruppa tutte le aree protette – come rappresentante istituzionale degli enti di gestione dei parchi.
Questa, estrema sintesi, sono alcune delle tantissime modifiche inserite nella norma appena licenziata dal Senato.
Centoventiquattro pagine piene di commi, rettifiche, adeguamenti, nuove definizioni e competenze che sicuramente lasceranno un segno indelebile nella governance delle aree protette italiane.
Speriamo bene!

Ma veniamo alle reazioni.
Ovviamente, tutti i presidenti in carica si sono affrettati ad osannare il nuovo articolato appena licenziato dal Senato.
Così il presidente Domenico Totaro del Parco nazionale Appennino lucano
“La legge che reca nuove disposizioni in materia di aree protette era attesa da tempo e finalmente, dopo l’approvazione del Senato, si appresta ad essere varata definitivamente con il passaggio alla Camera. Naturalmente può sempre essere migliorata ma oggi non possiamo non esprimere moderata soddisfazione per i suoi contenuti.”

Fa eco la dichiarazione congiunta dei presidenti del Parco d’Aspromonte Bombino e del Pollino, Pappaterra.

Essi affermano che:
“Le modifiche della Legge Quadro 394/91 sulle aree protette, approvate a larga maggioranza in Senato, migliorano l’efficienza gestionale dei Parchi e assicurano una più ottimale tutela dei valori naturalistici dei territori protetti in Italia. Tra le importanti integrazioni al testo è da segnalare l’inserimento, in seno ai consigli direttivi dei Parchi e in aggiunta ai rappresentanti del mondo scientifico e delle associazioni ambientaliste, degli esponenti del mondo agricolo; elemento, questo ultimo, che qualifica il rapporto tra l’Istituzione e le espressioni più prossime al territorio e contribuisce, inoltre, a 
Il presidente del Parco del Pollino Mimmo Pappaterra
intervistato da Roberto Fittipaldi
coniugare alle scelte in materia di gestione del patrimonio naturale le istanze degli operatori del settore. Le modifiche approvate rappresentano una pagina nuova nella capacità di fare sistema e di elevare la dignità descrittiva dei territori protetti, nel convincimento che esaltino e sostengano le loro peculiarità. Siamo certi che sul cammino intrapreso confluiranno anche quanti, in questo momento, avversano il portato normativo approvato da uno dei due rami del Parlamento.”

A scanso di equivoci, però, è meglio che la Commissione Ambiente della Camera dia un’altra occhiata alle norme licenziate dal Senato. Non si sa mai!

Ed ecco l’auspicio di Pappaterra e Bombino, quest’ultimo in qualità anche di presidente calabrese della Federparchi.
 A tale scopo fondamentale sarà il contributo della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, che, in seconda lettura del ddl, potrà individuare eventuali possibili punti di convergenza, che valorizzeranno la pluralità di sensibilità, fornendo un valore aggiunto all’impianto che, di per sé, racchiude già elementi di grande rilevanza e novità”.

WWF

Gli unici che cantano fuori dal coro sono solo le associazioni ambientaliste; in primis il WWF parla di mancata accoglienza delle osservazioni e delle proposte di centinaia di esperti e uomini di cultura e quindi chiede che la riforma venga modificata alla Camera.
In sintesi, ecco alcuni punti critici sollevati dal WWF:
1.   Una modifica della governance delle aree protette che peggiora la qualità delle nomine e non razionalizza sufficientemente la composizione del Consiglio direttivo, in cui viene prevista la presenza di portatori di interessi specifici e non generali come deve essere. Non vengono definiti strumenti di partecipazione dei cittadini né la previsione di comitati scientifici;
2.       Una governance delle Aree marine Protette che non prevede alcuna partecipazione delle competenze statali e individua Consorzi di gestione gli uni diversi dagli altri;
3.       L’assenza di competenze specifiche in tema di conservazione della natura di Presidente e Direttore degli Enti Parco;
4.       Un sistema di royalties che, pur legato ad infrastrutture ad alto impatto già esistenti, deve essere modificato per evitare di condizionare e mettere sotto ricatto i futuri pareri che gli enti parco su queste dovranno rilasciare;
5.       Una norma che attraverso la “gestione faunistica”, con la governance prevista, acuirà le pressioni del mondo venatorio;
6.        L’istituzione di un fantomatico Parco del Delta del Po senza che venga definito se si tratti o meno di un parco nazionale, quando peraltro la costituzione di questo, come Parco Nazionale, è già oggi obbligatoria ai sensi dalla legge vigente
7.       Non si vietano le esercitazioni militari nei parchi e nei siti natura 2000;
8.       Non si garantisce il passaggio delle Riserve naturali dello Stato, del personale e delle risorse impegnato, ai parchi.

A questo canto si aggiunge Legambiente e il Centro Parchi Internazionale.