REGOLAMENTO
DI FRUIZIONE delle Gole del Raganello “GOLE
SICURE”
Riflessioni
Dopo
molti anni di insistenti richieste per disciplinare l’ingresso alle Gole del
Raganello, il Comune di Civita, l’Ente Parco, l’Ente Gestore della Riserva, con
l’aiuto del Soccorso Alpino, hanno licenziato un Regolamento - in fase
sperimentale - che ha una serie di punti di forza così come presenta alcuni
problemi irrisolti.
Vediamo
insieme.
Civita- Il Ponte del Diavolo. (Foto di E. Pisarra) |
Ben
fatto il calendario: si permette l’accesso alle Gole dal 10 giungo al 30
settembre e, nello stesso periodo, è precluso l’utilizzo di percorsi e sentieri
prospicienti le Gole e che non siano di ingresso al sito.
Indicazione
importante: divieto di gite notturne nel Canyon.
Questione
rifiuti, schiamazzi e rumori: divieto di lasciare i resti di qualsiasi spuntino
o pic-nic nell’alveo fluviale, così come è vietato usare apparecchi radio,
televisivi e simili che producano rumori tali da disturbare la quiete naturale.
L’accesso
è consentito solo in presenza di guide e previo pagamento al Comune di una
tassa.
I
gruppi non devono superare il numero di venti persone.
Limite
di età: si vieta l’accesso alle Gole a ragazzi di età inferiore ai dieci anni.
Precluso
l’accesso a cani e gatti di qualsiasi taglia (fatta la giusta eccezione per
cani pastore per la custodia di bestiame o utilizzati per pubblico servizio).
Proibito
introdurre e somministrare cibo agli animali randagi e inselvatichiti.
Proibita
la raccolta di minerali, rocce e fossili, l’asportazione e l’uccisione di
molluschi e anfibi.
Vietati
campeggio, scritte, incisioni sugli alberi e sulle rocce.
Tutti
possono effettuare ricerche all’interno delle Gole, previa comunicazione del programma
di ricerca al Comune di Civita e all’Ente Parco.
È
vietata l’accensione di fuochi in qualsiasi periodo dell’anno.
La
vigilanza è affidata ai carabinieri/forestali e a tutte le altre forze di
polizia.
Le
sanzioni previste per coloro che trasgrediscono le norme previste dal
Regolamento vanno da un minimo di 250 a un massimo di 500 €.
Ecco:
come tutti i regolamenti che si rispettino, abbondano i divieti.
Ora,
a parte la numerazione dei commi del primo articolo, che porta la successione
1,2,1,2 (sic),3, 4, 5), e la dicitura
“il
Canyon è lungo circa 12 km circa”, un primo dubbio è la quota: cosa si
intende quando si afferma che il Canyon si sviluppa tra i 700 m e i 1450 m sul
livello del mare?
Secondo
questi limiti altimetrici, non solo il tratto compreso tra il Ponte del Diavolo
(quota 224 m), fino alla confluenza con il canale della Mancosa (quota 642 m),
che passa per il Ponte d’Ilice (quota 427 m) e che di fatto costituisce le “Gole
basse”, ma l’intero Canyon resta escluso da questo Regolamento.
Non
è ben chiaro chi gestisca il tratto superiore delle Gole, quello conosciuto
come “Gole di Barile” o “Gole alte”, in quanto esso ricade nella
Riserva Naturale Orientata (non si tratta, infatti, di Riserva Naturale
Biogenetica – come indicato nel Regolamento), istituita dal Ministero
dell’Ambiente.
La
Riserva orientata, nello spirito che soggiace a tutte le Riserve, è
amministrata in proprio dall’Ufficio
Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Cosenza
e, quindi, sfugge ai Comuni interessati (che in questo caso non è solo quello
di Civita, ma anche quello di San Lorenzo Bellizzi) e all’Ente Parco. Essa è
oggetto della annosa questione irrisolta
da anni per cui il nostro Parco ha di fatto al suo interno quattro riserve per
oltre 11000 ettari di superficie ma che non gestisce.
Da
tempo scrivo lamentando che bisogna avviare le procedure per l’acquisizione di
queste riserve al patrimonio del Parco, per una loro gestione organica e
integrata.
Oggi,
poiché il Corpo Forestale dello Stato è stato accorpato nell’Arma dei
carabinieri dalla sciagurata riforma Madia, si pone il problema di sapere più
in generale a chi sarà affidata la gestione delle riserve, tanto più perché non
è automatico il loro passaggio agli Enti Parco: infatti, sono necessari tre
decreti attuativi affinché ciò avvenga.
Il
Regolamento in oggetto si applica solo al tratto BASSO delle Gole ricadenti nel
territorio del Comune di Civita.
San Lorenzo Bellizzi - Scala di Barile (Foto di e. Pisarra) |
Quindi,
è chiaramente detto che non può essere applicato per la fruizione delle “Gole di Barile” proprio perché esse
sono sotto la tutela di un “altro
gestore” - il Ministero dell’Ambiente, appunto - e ciò comporta la necessità di stilare un
regolamento per la parte della riserva da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale perché
diventino esecutive.
Ora,
al comma 5 dell’art 2, si fa riferimento a studi e ricerche scientifiche: in
prima battuta si afferma che tutti possono fare ricerca, anche in deroga alla
presente “legge” (ma non si tratta di un Regolamento?), previa comunicazione al
Comune di Civita e all’Ente Parco nazionale del Pollino.
Nel
susseguente comma (n. 6) si fa riferimento all’Ente di gestione, che può “negare
il permesso di effettuare attività scientifiche e culturali qualora esse siano
giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della riserva”:
quindi, in un regolamento che è per le “Gole basse” del Raganello si pone una
norma dell’Ente di gestione per la sua area di pertinenza (= “Gole alte”).
Analoga
presenza di un comma legato all’Ente di Gestione della Riserva la troviamo
nell’articolo che contempla le deroghe (art. 13 comma 4).
Un
punto, che trovo non ben chiaro, è il numero giornaliero di persone che possono
accedere alle Gole: si parla di gruppi composti da non più di venti persone, ma
non di quanti raggruppamenti e sono decisamente irrisorie le
sanzioni amministrative per le violazioni al Regolamento. Le somme stabilite non
costituiscono assolutamente un deterrente.
Collocazione geografica delle Gole del Raganello (Disegno cartografico di E. Pisarra) |
Un
delicato nodo concerne le Guide. Non si menziona nessun requisito o riferimento
a questa figura professionale. Allora vuol dire che qualsiasi Guida, sia essa ambientale,
escursionistica, turistica, archeologica, geologica, alpina può accedere alle
Gole del Raganello?
Ora,
il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento è in palese violazione alla legge
istitutiva delle Guide Alpine secondo la quale è demandato solo ad esse
l’accompagnamento di persone con l’ausilio di attrezzature di progressione
(corde, discensori, imbrago e casco), elementi ai quali il regolamento fa cenno
generico nel comma1 dell’art. 3 (obbligo di dispositivi di protezione
individuale ecc.), ma che sono indispensabili data la natura di alcuni parti
delle Gole.
Altro
dubbio che questo Regolamento solleva lo si trova quando indica il pagamento al
Comune di un pedaggio; di norma, nello stesso momento in cui si danno prescrizioni
sono contemplate anche le somme dovute e le modalità di versamento, ma qui non
sono indicate: se ne deve dedurre che a questo seguirà un altro Regolamento?
Ovviamente
si fa cenno al Piano del Parco (in realtà Piano licenziato ma non ancora
approvato) e al suo Regolamento nei quali si inscrivono le norme emanate per le
“Gole basse”.
Altro punto che mi
lascia dubbioso: cosa vuol dire che “alla Giunta viene demandato l’organizzazione
delle attività e dei divieti regolamentati nel presente atto?” Forse il
Parco soggiace alle decisioni della Giunta del Comune di Civita?
Infine, non è chiaro
quando questo Regolamento entrerà in vigore: in seguito alla delibera del Consiglio Comunale o dopo la pubblicazione di quello per le “Gole alte” sulla
Gazzetta Ufficiale?
Per
un regolamento stilato a più mani e dopo una gestazione di quattro anni, mi
sarei aspettato un testo più preciso, chiaro completo e dai contenuti meglio
definiti.
Emanuele
Pisarra
ALLEGATI
1. delibera comune di Civita
-----------------------------------------------------------------
(Provincia
di
Cosenza)
BASHKIA e ÇIFTIT - KATUND
ARBËRESH
Indirizzo
: Piazza
Municipio, N°34 – 87010 CIVITA
Telefono : 0981/73012 – 73278 Fax : 0981/73039
Codice Fiscale
N°88000690789 - Partita I.V.A.
N°00892690785
REGOLAMENTO DI FRUIZIONE
delle
Gole
del Raganello "Gole Sicure"
Approvato con delibera di C.C. n. del
Art.1
(Riferimenti ed efficacia)
1.
Le presenti norme si riferiscono ad un area con estensione
di oltre 2.000 ettari, sita lungo il versante sud orientale del Parco Nazionale del Pollino in territorio calabro ed identificata con il cosi detto Canyon del Raganello ;
2.
Il Canyon del Raganello rappresenta una lunga e profonda spaccatura disegnata, nei tempi geologici, dell'azione combinata dei movimenti tettonici e dell'erosione,che, abbinati fra loro, hanno generato paesaggi carsici variegati rendendo il geosito particolare e unico nel panorama nazionale.
1.
Il Canyon è lungo circa 12 km circa e si sviluppa
tra i 700 m e i 1.450 m s. l.m. .
2.
Il Canyon è suddiviso
in due ‘parti’, la parte Alta (detta anche Gola di Barile) e la parte Bassa (detta propriamente Gola del Raganello) con ingressi ed uscite diverse.
3.
La parte alta
del
Canyon è ricompresa
nella Riserva
Naturale Biogenetica delle Gole del
Raganello, istituita
D.M.A.M.B. 21 luglio 1987, n. 424, come Zona
di Protezione Speciale per la conservazione di habitat essenziali per alcune specie di uccelli selvatici e inserita tra i siti naturali d'interesse comunitario con Direttiva 92/43/CEE;
4.
Le presenti norme, introdotte in fase sperimentale dal comune di CIVITA, sono frutto di un lavoro che ha visto coinvolti
a partire dal 2014 i comuni interessati, l’ente Parco, l’organismo gestore
della Riserva e il Soccorso alpino (CNSAS). Esse regolano l’accesso alla parte bassa delle gole, attualmente soggetta ad una forte pressione
antropica, legata alle attività
turistiche ed escursionistiche, e quindi più bisognosa di tutela e di protezione, e sono il primo passo di un processo di regolamentazione che via, via, interesserà tutto il territorio, arrivando a ricomprendere anche il regolamento di fruizione della parte relativa alla Riserva, mediante una procedura che porterà la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dalla normativa vigente;
5.
Per l’ambito territoriale di riferimento, le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.
Art.2
(Accesso
al Canyon)
1.
L'accesso al canyon e ai precorsi acquatici è consentito solo dal 10 giugno al 30 settembre;
2.
Per i sentieri e i percorsi prospicienti le Gole, tranne quelli di accesso al sito stesso, al
fine di ridurre al minimo la caduta pericolosa di materiale detritico sul letto del fiume l’accesso è precluso nei periodi di apertura delle Gole stesse cioè dal primo giugno al 30 settembre;
3.
L’accesso è consentito esclusivamente in presenza di guide e previo pagamento al comune di apposito pedaggio;
4.
Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita al Canyon in gruppi di non più di 20 persone;
5.
Chiunque può effettuare all'interno del Canyon studi e ricerche di carattere scientifico,
anche in deroga alla presente legge, previa comunicazione del programma di ricerca al comune di CIVITA e all’Ente Parco Nazionale del Pollino;
6.
L'Ente di gestione, può negare il permesso di effettuare attività
scientifiche e culturali qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della Riserva.
7.
Per la complessità del tracciato e per le particolari condizioni climatiche si vieta l'accesso alle Gole ai minori di anni 10.
(Rif. Normativi art. 7 dm 21 luglio 1987, nr 424- (art.1. DM15 dicembre 1984)
Art.3
(Modalità di accesso
al Canyon)
1.
E' fatto obbligo ai visitatori delle Gole di indossare dispositivi di protezione individuale e in particolare un casco per la protezione di cadute dall'alto;
2.
E' vietato entrare nel Canyon a piedi nudi, con scarpe aperte o sandali o privi di idonee calzature (consigliate scarpe da torrentismo)
3.
E' vietato immergersi nelle acque del fiume privi di idonei dispositivi di protezione individuale per le acque gelide;
4.
E’ vietato l’ingresso e la permanenza nelle gole nelle ore notturne;
Art.4
(Consumo di pasti e pic nic)
1. I visitatori della Canyon sono tenuti a consumare i pasti e a soffermarsi per i pic-nic esclusivamente nelle aree attrezzate e nelle zone di sosta
appositamente predisposte.
(Rif. Normativi Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 art. 255)
Art. 5.
(Abbandono di piccoli rifiuti)
1.Al fine di preservare lo stato dei luoghi i visitatori dovranno portare i rifiuti prodotti
durante il soggiorno a casa, pertanto è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.
(Rif. Normativi art.11
comma 3 lettera g) della legge 6 dicembre 1991 n. 394))
Art. 6.
(Accensione di fuochi)
1. L'accensione
di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
(Rif. Normativi art.11 comma 3 lettera g) della legge 6 dicembre 1991 n. 394)/ art. 10, commi 5 e 6 legge 21 novembre 2000, n. 353)
Art. 7.
(Introduzione di animali)
1. È vietata l'introduzione di cani di qualsiasi razza nelle Gole nonché di ogni altro animale domestico.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a)
i cani pastore utilizzati per la custodia
del bestiame, purchè sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare;
b)
i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico;
c)
i cani utilizzati per il pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza delle gole;
3.
Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dal comune o dall’ente Parco, per particolari e motivate necessità;
4.
I proprietari dei cani e dei gatti e degli altri animali autorizzati all’accesso
nelle gole, sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di animali d’affezione, concernenti tali animali.
5.
E’ vietato nutrire animali randagi e inselvatichiti. La presenza di cani
e
gatti
randagi all’interno delle gole deve essere segnalata al fine di consentire la cattura e il trasferimento presso le apposite
strutture, da parte dei soggetti competenti.
(Rif. Normativi art. 11, comma 3, lettera a) della L. n. 394/1991
e art. 672 del codice penale, qualora si configuri
l’apposita norma per la tutela della pubblica incolumità)
Art. 8.
(Disturbo alla quiete naturale)
1.
L'uso di apparecchi radio e televisivi,
nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato, cosi come ogni rumore tale da arrecare disturbo alla quiete naturale.
2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in
servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso abitazioni private.
(Rif.
Normativi dpr 15 novembre 1993- all.A. art.3-
lett. a)
Art. 9.
(Raccolta di anfibi e molluschi e di pietre)
1.
La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate.
2. E’ vietata la raccolta e l’asportazione di campioni di rocce e/o minerali;
(Rif.
Normativi dèpr 15 novembre 1993- all.A. art.3-
lett. a, b e d)
Art. 10.
(Campeggio)
1.Su tutto il territorio delle Gole è vietato il campeggio, anche temporaneo al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
(Rif.
Normativi dpr 15 novembre 1993- all.A. art.3-
lett. a)
Art. 11.
(Danneggiamenti)
1.
E’ vietata il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi e in particolare delle placche di sicurezza poste nelle gole che sono funzionali all’attivazione dei soccorsi.
2.
È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.
(Rif.
Normativi art. 635 codice penale)
Art. 12.
(Divieti temporanei di accesso)
1. Il comune di CIVITA e l’Ente Parco possono temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.
(Rif.
Normativi art. 1 D.M: dicembre 1984)
Art. 13
(Deroghe)
1.
L’ente Parco e il Comune di CIVITA possono sempre concedere deroghe alle norme previste
dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero
siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2.
Sono soggette a deroga le attività
di esercitazione del Soccorso Alpino soggette a semplice comunicazione al comune
e/o all’Ente parco Nazionale del Pollino
3.
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a
richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
4.
Il personale della Riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo
le indicazioni od i programmi dell'Ente di gestione.
Art. 14.
(Vigilanza)
1.
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al corpo dei carabinieri forestali e/o altre forze pubbliche oltre che quelle Comunali.
Art. 15.
(Procedure)
1.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano una sanzione amministrativa da un minimo di € 250 a un max di 500 euro;
2.
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio del comune di CIVITA ed ai corrispondenti capitoli
dei bilanci successivi.
3.
Alla giunta viene
demandato l'organizzazione
delle attività e dei divieti regolamentati nel presente atto;
ALLEGATI
2. Decreto Istitutivo della Riserva Naturale Orientata "Gole del Raganello" - Ministro dell'Ambiente
DECRETO
21 luglio 1987, n. 424
Istituzione
della riserva naturale orientata "Gole del Raganello".
Vigente al: 16-3-
2018
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero
dell'ambiente il compito
di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
nazionale;
Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986
che trasferisce a detto Ministero
le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;
Considerato il grande valore naturalistico delle "Gole del Raganello", ubicate
in comune di San Lorenzo
Bellizzi (Cosenza), caratterizzate da imponenti formazioni rocciose, sulle quali
vegetano numerosi pini loricati, con presenza nelle
zone piu' elevate
di faggete nelle
quali e' presente
anche l'abete bianco allo stato spontaneo;
Considerato che detto biotopo
e' stato individuato dalla commissione delle Comunita' europee
come "zona di protezione speciale", ai sensi dell'art.
4 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli selvatici, in quanto habitat
di numerose specie di cui all'allegato I della direttiva stessa e che pertanto, secondo quanto previsto
dal quarto comma di detto articolo, devono essere adottate
misure idonee a prevenire l'inquinamento ed il deterioramento degli habitat nonche'
le perturbazioni dannose
per la conservazione delle specie avifaunistiche;
Considerato che lo stesso
biotopo e' habitat
essenziale di diverse specie di fauna selvatica
enumerate nell'allegato II della convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale
in Europa, adottata
a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge n. 503 del 5 agosto
1981;
Considerato in particolare che l'area in questione costituisce habitat essenziale di aquila reale e coturnice;
Vista la delibera della giunta municipale del comune di San Lorenzo Bellizzi n. 69 del 2 maggio
1987, resa esecutiva dal comitato regionale
di controllo in data 4 giugno 1987, di richiesta
di riserva naturale
orientata nella Valle delle Gole del Raganello con destinazione a riserva naturale
integrale limitatamente alle Gole del Raganello propriamente dette;
Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione
ex A.S.F.D., con nota n. 7699 del 9 luglio
1987;
Visto l'assenso della regione
Calabria per l'istituzione della riserva naturale, come da fonogramma del 10 luglio
1987 a firma dell'assessore ai beni ambientali;
Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne
l'aspetto della gestione
delle riserve naturali
statali;
Decreta: Art. 1.
E' istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale orientata dello Stato denominata "Gole del Raganello", secondo i confini
riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 1.600
circa.
Art. 2.
Con successivo decreto
verra' individuata l'area
delle Gole da destinare a riserva naturale
integrale.
Art. 3.
La gestione della
riserva e' affidata
alle strutture della
Gestione ex A.S.F.D.
che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 4.
All'onere finanziario per la gestione
della riserva naturale
si provvedera' con:
le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;
gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini;
i proventi derivanti dalla
gestione dei servizi
connessi alle funzioni della riserva
naturale stessa.
Art. 5.
La gestione della
riserva dovra' dotarsi
di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione correlati con le finalita' che hanno portato all'istituzione della riserva medesima
e da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.
Art. 6.
I piani di gestione della riserva, redatti
a norma del regolamento di cui al precedente art. 4, saranno
concordati con il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle proposte e delle richieste
eventualmente avanzate dalla regione Calabria
e dal comune di San Lorenzo Bellizzi, fatti comunque salvi i vincoli
propri della riserva.
Art. 7.
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, e' consentito l'accesso nella riserva naturale
per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonche' dietro autorizzazione volta per volta,
per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostruzione di ambienti naturali;
l'accesso per altri motivi e' regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1985;
per il pascolo ed altre
attivita' economiche valgono
le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.
Art. 8.
La vigilanza della riserva e' affidata al Corpo forestale dello Stato.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello
Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 21 luglio 1987
Il Ministro: PAVAN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Riserva Naturale Orientata GOLE DEL RAGANELLO
Comune di S. Lorenzo Bellizzi
(CS) ha 1.600
Parte di provvedimento in formato grafico
Carta del perimetro della Riserva Naturale Orientata "Gole del Raganello" |
Forse non si è tenuto conto che la competenza sulle "acque pubbliche" è della Provincia con la quale, penso, bisogna interloquire.
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