Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana

Io sono sempre dello stesso parere: sino a quando non sarà rinnovata la nostra classe dirigente, sino a quando le elezioni si faranno sulla base di clientele, sino a quando i Calabresi non indicheranno con libertà e coscienza i loro rappresentanti, tutto andrà come prima, peggio di prima.
Umberto Caldora (lettera a Gaetano Greco Naccarato, 1963)

lunedì 26 marzo 2018

A proposito del Regolamento "Gole del Raganello"...


REGOLAMENTO DI FRUIZIONE delle Gole del Raganello “GOLE SICURE
Riflessioni

Dopo molti anni di insistenti richieste per disciplinare l’ingresso alle Gole del Raganello, il Comune di Civita, l’Ente Parco, l’Ente Gestore della Riserva, con l’aiuto del Soccorso Alpino, hanno licenziato un Regolamento - in fase sperimentale - che ha una serie di punti di forza così come presenta alcuni problemi irrisolti.

Vediamo insieme.

Civita- Il Ponte del Diavolo.
(Foto di E. Pisarra)
Ben fatto il calendario: si permette l’accesso alle Gole dal 10 giungo al 30 settembre e, nello stesso periodo, è precluso l’utilizzo di percorsi e sentieri prospicienti le Gole e che non siano di ingresso al sito.
Indicazione importante: divieto di gite notturne nel Canyon.
Questione rifiuti, schiamazzi e rumori: divieto di lasciare i resti di qualsiasi spuntino o pic-nic nell’alveo fluviale, così come è vietato usare apparecchi radio, televisivi e simili che producano rumori tali da disturbare la quiete naturale.
L’accesso è consentito solo in presenza di guide e previo pagamento al Comune di una tassa.
I gruppi non devono superare il numero di venti persone.
Limite di età: si vieta l’accesso alle Gole a ragazzi di età inferiore ai dieci anni.
Apprezzabile prescrizione: vietato l’accesso a chi non sia dotato di apposita attrezzatura (scarpe, mute).
Precluso l’accesso a cani e gatti di qualsiasi taglia (fatta la giusta eccezione per cani pastore per la custodia di bestiame o utilizzati per pubblico servizio).
Proibito introdurre e somministrare cibo agli animali randagi e inselvatichiti.
Proibita la raccolta di minerali, rocce e fossili, l’asportazione e l’uccisione di molluschi e anfibi.
Vietati campeggio, scritte, incisioni sugli alberi e sulle rocce.
Tutti possono effettuare ricerche all’interno delle Gole, previa comunicazione del programma di ricerca al Comune di Civita e all’Ente Parco.
È vietata l’accensione di fuochi in qualsiasi periodo dell’anno.
La vigilanza è affidata ai carabinieri/forestali e a tutte le altre forze di polizia.
Le sanzioni previste per coloro che trasgrediscono le norme previste dal Regolamento vanno da un minimo di 250 a un massimo di 500 €.

Ecco: come tutti i regolamenti che si rispettino, abbondano i divieti.

Ora, a parte la numerazione dei commi del primo articolo, che porta la successione 1,2,1,2 (sic),3, 4, 5), e la dicitura “il Canyon è lungo circa 12 km circa”, un primo dubbio è la quota: cosa si intende quando si afferma che il Canyon si sviluppa tra i 700 m e i 1450 m sul livello del mare?

Secondo questi limiti altimetrici, non solo il tratto compreso tra il Ponte del Diavolo (quota 224 m), fino alla confluenza con il canale della Mancosa (quota 642 m), che passa per il Ponte d’Ilice (quota 427 m) e che di fatto costituisce le “Gole basse”, ma l’intero Canyon resta escluso da questo Regolamento.

Non è ben chiaro chi gestisca il tratto superiore delle Gole, quello conosciuto come “Gole di Barile” o “Gole alte”, in quanto esso ricade nella Riserva Naturale Orientata (non si tratta, infatti, di Riserva Naturale Biogenetica – come indicato nel Regolamento), istituita dal Ministero dell’Ambiente.

La Riserva orientata, nello spirito che soggiace a tutte le Riserve, è amministrata in proprio dall’Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Cosenza e, quindi, sfugge ai Comuni interessati (che in questo caso non è solo quello di Civita, ma anche quello di San Lorenzo Bellizzi) e all’Ente Parco. Essa è oggetto della annosa questione irrisolta da anni per cui il nostro Parco ha di fatto al suo interno quattro riserve per oltre 11000 ettari di superficie ma che non gestisce.

Da tempo scrivo lamentando che bisogna avviare le procedure per l’acquisizione di queste riserve al patrimonio del Parco, per una loro gestione organica e integrata.
Oggi, poiché il Corpo Forestale dello Stato è stato accorpato nell’Arma dei carabinieri dalla sciagurata riforma Madia, si pone il problema di sapere più in generale a chi sarà affidata la gestione delle riserve, tanto più perché non è automatico il loro passaggio agli Enti Parco: infatti, sono necessari tre decreti attuativi affinché ciò avvenga.

Il Regolamento in oggetto si applica solo al tratto BASSO delle Gole ricadenti nel territorio del Comune di Civita.
San Lorenzo Bellizzi - Scala di Barile
(Foto di e. Pisarra)
Quindi, è chiaramente detto che non può essere applicato per la fruizione delle “Gole di Barile” proprio perché esse sono sotto la tutela di un “altro gestore” - il Ministero dell’Ambiente, appunto -  e ciò comporta la necessità di stilare un regolamento per la parte della riserva da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale perché diventino esecutive.
Ora, al comma 5 dell’art 2, si fa riferimento a studi e ricerche scientifiche: in prima battuta si afferma che tutti possono fare ricerca, anche in deroga alla presente “legge” (ma non si tratta di un Regolamento?), previa comunicazione al Comune di Civita e all’Ente Parco nazionale del Pollino.

Nel susseguente comma (n. 6) si fa riferimento all’Ente di gestione, che può “negare il permesso di effettuare attività scientifiche e culturali qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della riserva”: quindi, in un regolamento che è per le “Gole basse” del Raganello si pone una norma dell’Ente di gestione per la sua area di pertinenza (= “Gole alte”).
Analoga presenza di un comma legato all’Ente di Gestione della Riserva la troviamo nell’articolo che contempla le deroghe (art. 13 comma 4).
Un punto, che trovo non ben chiaro, è il numero giornaliero di persone che possono accedere alle Gole: si parla di gruppi composti da non più di venti persone, ma non di quanti raggruppamenti e sono decisamente irrisorie le sanzioni amministrative per le violazioni al Regolamento. Le somme stabilite non costituiscono assolutamente un deterrente.

Collocazione geografica delle Gole del
Raganello (Disegno cartografico di E. Pisarra)
Un delicato nodo concerne le Guide. Non si menziona nessun requisito o riferimento a questa figura professionale. Allora vuol dire che qualsiasi Guida, sia essa ambientale, escursionistica, turistica, archeologica, geologica, alpina può accedere alle Gole del Raganello?

Ora, il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento è in palese violazione alla legge istitutiva delle Guide Alpine secondo la quale è demandato solo ad esse l’accompagnamento di persone con l’ausilio di attrezzature di progressione (corde, discensori, imbrago e casco), elementi ai quali il regolamento fa cenno generico nel comma1 dell’art. 3 (obbligo di dispositivi di protezione individuale ecc.), ma che sono indispensabili data la natura di alcuni parti delle Gole.

Altro dubbio che questo Regolamento solleva lo si trova quando indica il pagamento al Comune di un pedaggio; di norma, nello stesso momento in cui si danno prescrizioni sono contemplate anche le somme dovute e le modalità di versamento, ma qui non sono indicate: se ne deve dedurre che a questo seguirà un altro Regolamento?
Ovviamente si fa cenno al Piano del Parco (in realtà Piano licenziato ma non ancora approvato) e al suo Regolamento nei quali si inscrivono le norme emanate per le “Gole basse”. 

Altro punto che mi lascia dubbioso: cosa vuol dire che “alla Giunta viene demandato l’organizzazione delle attività e dei divieti regolamentati nel presente atto?” Forse il Parco soggiace alle decisioni della Giunta del Comune di Civita?
Infine, non è chiaro quando questo Regolamento entrerà in vigore: in seguito alla delibera del Consiglio Comunale o dopo la pubblicazione di quello per le “Gole alte” sulla Gazzetta Ufficiale?
Per un regolamento stilato a più mani e dopo una gestazione di quattro anni, mi sarei aspettato un testo più preciso, chiaro completo e dai contenuti meglio definiti.

Emanuele Pisarra




ALLEGATI
1. delibera comune di Civita
-----------------------------------------------------------------




COMUNE DI CIVITA


(Provincia di Cosenza)

BASHKIA e ÇIFTIT - KATUND ARBËRESH

Indirizzo : Piazza Municipio, N°34 87010 CIVITA

Telefono : 0981/73012 73278          Fax : 0981/73039

Codice Fiscale N°88000690789  -  Partita I.V.A. N°00892690785







REGOLAMENTO DI FRUIZIONE

delle
Gole del Raganello "Gole Sicure"













Approvato con delibera di C.C. n.          del


Art.1
(Riferimenti ed efficacia)
1.                  Le presenti norme si riferiscono ad un area con estensione di oltre 2.000 ettari, sita lungo il versante sud orientale del Parco Nazionale del Pollino in territorio calabro ed identificata con il cosi detto Canyon del Raganello ;
2.                  Il Canyon del Raganello rappresenta una lunga e profonda spaccatura disegnata, nei tempi geologici, dell'azione combinata dei movimenti tettonici e dell'erosione,che, abbinati fra loro, hanno generato paesaggi carsici variegati rendendo il geosito particolare e unico nel panorama nazionale.
1.                  Il Canyon è lungo circa 12 km circa e si sviluppa tra i 700 m e i 1.450 m s. l.m. .
2.                  Il Canyon è suddiviso in due parti, la parte Alta (detta anche Gola di Barile) e la parte Bassa (detta propriamente Gola del Raganello) con ingressi ed uscite diverse.
3.                  La parte alta del Canyon è ricompresa  nella Riserva Naturale Biogenetica delle Gole del
Raganello, istituita D.M.A.M.B. 21 luglio 1987, n. 424, come Zona di Protezione Speciale per la conservazione di habitat essenziali per alcune specie di uccelli selvatici e inserita tra i siti naturali d'interesse comunitario con Direttiva 92/43/CEE;
4.                  Le presenti norme, introdotte in fase sperimentale dal comune di CIVITA, sono frutto di un lavoro che ha visto coinvolti a partire dal 2014 i comuni interessati, l’ente Parco, lorganismo gestore della Riserva e il Soccorso alpino (CNSAS). Esse regolano l’accesso alla parte bassa delle gole, attualmente soggetta ad una forte pressione antropica, legata alle attività turistiche ed escursionistiche, e quindi più bisognosa di tutela e di protezione, e sono il primo passo di un processo di regolamentazione che via, via, interesserà tutto il territorio, arrivando a ricomprendere anche il regolamento di fruizione della parte relativa alla Riserva, mediante una procedura che porterà la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dalla normativa vigente;
5.                  Per l’ambito territoriale di riferimento, le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.


Art.2


(Accesso al Canyon)

1.                  L'accesso al canyon e ai precorsi acquatici è consentito solo dal 10 giugno al 30 settembre;
2.                  Per i sentieri e i percorsi prospicienti le Gole, tranne quelli di accesso al sito stesso, al
fine di ridurre al minimo la caduta pericolosa di materiale detritico sul letto del fiume l’accesso è precluso nei periodi di apertura delle Gole stesse cioè dal primo giugno al 30 settembre;
3.                  Laccesso è consentito esclusivamente in presenza di guide e previo pagamento al comune di apposito pedaggio;
4.                  Le comitive organizzate e le scolaresche possono effettuare la visita al Canyon in gruppi di non più di 20 persone;
5.                  Chiunque può effettuare all'interno del Canyon studi e ricerche di carattere scientifico,
anche in deroga alla presente legge, previa comunicazione del programma di ricerca al comune di CIVITA e allEnte Parco Nazionale del Pollino;

6.                  L'Ente di gestione, può negare il permesso di effettuare attività scientifiche e culturali qualora esse siano giudicate negative o incompatibili con le finalità  istitutive della Riserva.
7.                  Per la complessità del tracciato e per le particolari condizioni climatiche si vieta l'accesso alle Gole ai minori di anni 10.
(Rif. Normativi art. 7 dm 21 luglio 1987, nr 424- (art.1. DM15 dicembre 1984)

Art.3


(Modalità di accesso al Canyon)

1.                  E' fatto obbligo ai visitatori delle Gole di indossare dispositivi di protezione individuale e in particolare un casco per la protezione di cadute dall'alto;
2.                  E' vietato entrare nel Canyon a piedi nudi, con scarpe aperte o sandali o privi di idonee calzature (consigliate scarpe da torrentismo)
3.                  E' vietato immergersi nelle acque del fiume privi di idonei dispositivi di protezione individuale per le acque gelide;
4.                  E vietato lingresso e la permanenza nelle gole nelle ore notturne;

Art.4


(Consumo di pasti e pic nic)

1. I visitatori della Canyon sono tenuti a consumare i pasti e a soffermarsi per i pic-nic esclusivamente nelle aree attrezzate e nelle zone di sosta appositamente predisposte.

(Rif. Normativi Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 art. 255)

Art. 5.


(Abbandono di piccoli rifiuti)

1.Al fine di preservare lo stato dei luoghi i visitatori dovranno portare i rifiuti prodotti durante il soggiorno a casa, pertanto è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.

(Rif. Normativi art.11 comma 3 lettera g) della legge 6 dicembre 1991 n. 394))

Art. 6.


(Accensione di fuochi)

1.         L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

(Rif. Normativi art.11 comma 3 lettera g) della legge 6 dicembre 1991 n. 394)/ art. 10, commi 5 e 6 legge 21 novembre 2000, n. 353)
Art. 7.

(Introduzione di animali)

1. È vietata l'introduzione di cani di qualsiasi razza nelle Gole nonc di ogni altro animale domestico.

2.  Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

a)   i cani pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purchè sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare;

b)  i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purc non aperti al pubblico;

c)    i cani utilizzati per il pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza delle gole;

3.    Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dal comune o dall’ente Parco,  per particolari e motivate necessità;

4.   I proprietari dei cani e dei gatti e degli altri animali autorizzati all’accesso nelle gole, sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di animali d’affezione, concernenti tali animali.

5.     E vietato nutrire animali randagi e inselvatichiti. La presenza di  cani  e  gatti  randagi allinterno delle gole deve essere segnalata al fine di consentire la cattura e il trasferimento presso le apposite strutture, da parte dei soggetti competenti.

(Rif. Normativi art. 11, comma 3, lettera a) della L. n. 394/1991 e art. 672 del codice penale, qualora si configuri lapposita norma per la tutela della pubblica incolumità)

Art. 8.


(Disturbo alla quiete naturale)

1.   L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato, cosi come ogni rumore tale da arrecare disturbo alla quiete naturale.

2.  È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso abitazioni private.

(Rif. Normativi dpr 15 novembre 1993- all.A. art.3- lett. a)

Art. 9.


(Raccolta di anfibi e molluschi e di pietre)

1.   La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono sempre vietate.

2.  E vietata la raccolta e l’asportazione di campioni di rocce e/o minerali;

(Rif. Normativi dèpr 15 novembre 1993- all.A. art.3- lett. a, b e d)

Art. 10.


(Campeggio)

1.Su tutto il territorio delle Gole è vietato il campeggio, anche temporaneo al di fuori delle aree appositamente attrezzate;

(Rif. Normativi dpr 15 novembre 1993- all.A. art.3- lett. a)

Art. 11.


(Danneggiamenti)

1.   E vietata il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi e in particolare delle placche di sicurezza poste nelle gole che sono funzionali allattivazione dei soccorsi.

2.   È vietato danneggiare con scritte, incisioni, intagli o in qualsiasi altro modo rocce, alberi o manufatti.

(Rif. Normativi art. 635 codice penale)

Art. 12.


(Divieti temporanei di accesso)

1. Il comune di CIVITA e l’Ente Parco possono temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.

(Rif. Normativi art. 1 D.M: dicembre 1984)

Art. 13


(Deroghe)

1.                  Lente Parco e il Comune di CIVITA possono   sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studio, purc non contrastino con  disposizioni legislative dello  Stato  o della Regione ovvero  siano  di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

2.                  Sono soggette a deroga le attività di esercitazione del Soccorso Alpino soggette a semplice comunicazione al comune e/o all’Ente parco Nazionale del Pollino

3.                  Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

4.                  Il personale della Riserva naturale può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni od i programmi dell'Ente di gestione.

Art. 14.


(Vigilanza)

1.    La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al corpo dei carabinieri forestali e/o altre forze pubbliche oltre che quelle Comunali.

Art. 15.


(Procedure)

1.      Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano una sanzione amministrativa da un minimo di 250 a un max di 500 euro;
2.      Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio  del comune di CIVITA ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3.      Alla giunta viene demandato l'organizzazione delle attività e dei divieti regolamentati nel presente atto;


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATI 
2. Decreto Istitutivo della Riserva Naturale Orientata "Gole del Raganello" - Ministro dell'Ambiente


DECRETO 21 luglio 1987, n. 424
Istituzione della riserva naturale orientata "Gole del Raganello".

Vigente al: 16-3- 2018

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE


Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;
Considerato il grande valore naturalistico delle "Gole del Raganello", ubicate in comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), caratterizzate da imponenti formazioni rocciose, sulle quali vegetano numerosi pini loricati, con presenza nelle zone piu' elevate di faggete nelle quali e' presente anche l'abete bianco allo stato spontaneo;
Considerato che detto biotopo e' stato individuato dalla commissione delle Comunita' europee come "zona di protezione speciale", ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, in quanto habitat di numerose specie di cui all'allegato I della direttiva stessa e che pertanto, secondo quanto previsto dal quarto comma di detto articolo, devono essere adottate misure idonee a prevenire l'inquinamento ed il deterioramento degli habitat nonche' le perturbazioni dannose per la conservazione delle specie avifaunistiche;
Considerato che lo stesso biotopo e' habitat essenziale di diverse specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge n. 503 del 5 agosto 1981;
Considerato in particolare che l'area in questione costituisce habitat essenziale di aquila reale e coturnice;
Vista la delibera della giunta municipale del comune di San Lorenzo Bellizzi n. 69 del 2 maggio 1987, resa esecutiva dal comitato regionale di controllo in data 4 giugno 1987, di richiesta di riserva naturale orientata nella Valle delle Gole del Raganello con destinazione a riserva naturale integrale limitatamente alle Gole del Raganello propriamente dette;
Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7699 del 9 luglio 1987;
Visto l'assenso della regione Calabria per l'istituzione della riserva naturale, come da fonogramma del 10 luglio 1987 a firma dell'assessore ai beni ambientali;
Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali;
Decreta: Art. 1.
E' istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale orientata dello Stato denominata "Gole del Raganello", secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 1.600 circa.
Art. 2.
Con successivo decreto verra' individuata l'area delle Gole da destinare a riserva naturale integrale.
Art. 3.
La gestione della riserva e' affidata alle strutture della Gestione ex A.S.F.D. che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 4.


All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvedera' con:
le      somme all'uopo    stanziate     nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;
gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini;
i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alle funzioni della riserva naturale stessa.
Art. 5.
La gestione della riserva dovra' dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione correlati con le finalita' che hanno portato all'istituzione della riserva medesima e da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.
Art. 6.
I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 4, saranno concordati con il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle proposte e delle richieste eventualmente avanzate dalla regione Calabria e dal comune di San Lorenzo Bellizzi, fatti comunque salvi i vincoli propri della riserva.
Art. 7.
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, e' consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonche' dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostruzione di ambienti naturali; l'accesso per altri motivi e' regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attivita' economiche valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.
Art. 8.
La vigilanza della riserva e' affidata al Corpo forestale dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addi' 21 luglio 1987
Il Ministro: PAVAN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Riserva Naturale Orientata GOLE DEL RAGANELLO
Comune di S. Lorenzo Bellizzi (CS) ha 1.600


Parte di provvedimento in formato grafico
Carta del perimetro della Riserva Naturale
Orientata "Gole del Raganello"




1 commento:

  1. Forse non si è tenuto conto che la competenza sulle "acque pubbliche" è della Provincia con la quale, penso, bisogna interloquire.

    RispondiElimina