Leggendo e rileggendo i
resoconti parlamentari sul dibattito in seno alle modifiche e agli
aggiornamenti da apportare alla Legge sulle aree protette, risalente al 1991,
sono arrivato alla conclusione che il legislatore ha voluto completamente
stravolgere le finalità di una norma. Essa andava sì rivista e adeguata ai
giorni nostri e alle nuove esigenze di una civiltà che è in continuo movimento,
tuttavia,
 |
Parco nazionale dell'Appennino lucano. Bosco misto |
cambiare 29 articoli non significa modificare una vecchia norma, bensì
riscriverla completamente.
Leggo
dalla nota introduttiva e riporto
L’articolo
1 interviene sulla classificazione delle aree naturali protette e
disciplina la definizione di parchi nazionali con estensione a mare.
L’articolo
2 consente di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare
interventi per la tutela dell’ambiente in taluni comuni.
L'articolo
3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per
l'istituzione delle aree protette in cui siano ricompresi siti militari.
Gli
articoli 4 e 5 contengono numerose modifiche che riguardano
rispettivamente la disciplina dell’ente parco e quella del regolamento e del
piano del parco.
Gli
articoli 6 e 7 intervengono rispettivamente sulla disciplina relativa
alla procedura di rilascio del nulla osta dell’Ente parco e su quella
riguardante gli indennizzi.
L’articolo
8 detta un’articolata disciplina finalizzata a integrare le norme che
regolano le entrate dell’Ente parco.
L’articolo
9 introduce nuove disposizioni per la gestione della fauna selvatica nelle
aree protette.
Gli
articoli 10, 11 e 12 modificano rispettivamente la disciplina per
l’istituzione, la gestione e la programmazione delle aree protette marine.
L’articolo
13 riguarda la vigilanza sui gestori di aree protette di rilievo
internazionale e nazionale.
Gli
articoli 14 e 15 intervengono sulla disciplina riguardante le aree
naturali protette regionali, confermando il divieto di attività venatoria, e
l’organizzazione amministrativa.
L'articolo 16 attribuisce al direttore
dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri, attualmente
esercitati dal rappresentante legale del medesimo organismo.
L'articolo 17 modifica il quadro sanzionatorio
delle violazioni della legge quadro.
L'articolo 18 prevede l’istituzione del Comitato
nazionale per le aree protette.
L’articolo 19 istituisce i Parchi nazionali del
Matese e di Portofino.
L'articolo 20 precisa che per il
Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede
l’intesa dell’11 febbraio 2015 sull’attribuzione di funzioni statali e relativi
oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.
Le modifiche di cui all'articolo
21 sono volte a prevedere che l’istituzione di parchi e riserve marine
nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni
del programma triennale per le aree protette marine, nonché a ridenominare le
aree marine di reperimento di Capo d’Otranto e di Capo Spartivento.
L’articolo
22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di
sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di
coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le
norme vigenti.
L’articolo
23 prevede il trasferimento delle sedi legale e amministrativa del Parco
nazionale Gran Paradiso in due distinti comuni del Parco.
L’articolo
24 attribuisce all’ente parco nazionale la competenza a svolgere funzioni
autorizzatorie in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei
parchi nazionali.
L’articolo
25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità,
concernenti il coordinamento e la promozione di azioni integrate per le aree
protette.
L’articolo
26 modifica la disciplina riguardante l’individuazione delle associazioni
di protezione ambientale a carattere nazionale.
L’articolo
27 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l’istituzione
di un unico Parco del Delta del Po.
L'articolo
28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema
volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici.
L’articolo 29,
infine, reca la clausola di salvaguardia concernente l’applicazione della legge
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
 |
Parco nazionale Appennino lucano . Viggiano.
Albergo del Pastore (foto Pisarra) |
La nota
introduttiva al documento, fotografa la situazione attuale delle aree protette,
a seguito dell’ultima relazione del ministro dell’ambiente sullo stato di concretizzazione
delle norme contenute nella Legge Quadro 394/91.
A parte i dati
sulla superficie protetta (10.50% del territorio nazionale, pari a circa di 3.163.590,71 ettari a
terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste) ricadente in 871
aree protette secondo un vecchio Elenco ufficiale risalente al 2009 e in fase
di aggiornamento, la relazione non entra nel merito dell’attuazione delle vecchie
norme e non argomenta sulla necessità così impellente di “metter mano” in forma
così radicale, tanto che, a mio parere, è stata completamente riscritta, al
punto che oso dire che siamo di fronte a un nuovo dettato, che non ha nulla a
che fare con il testo originale. Inoltre non è vero che la legge quadro non è
stata mai adeguata: ha subito “adattamenti” nel 1997, nel 2000, 2003 e 2007. Modifiche
e adattamenti, che di volta in volta, hanno stravolto lo spirito e la volontà dei primi firmatari.
Un altro
pasticcio è l’adeguamento della legge quadro con le norme previste dalle varie
direttive europee che il nostro ordinamento deve recepire al fine della tutela
della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e
delle specie animali e vegetali di interesse europeo.
Come dire che
ci sono ambienti, animali e specie vegetali di interesse europeo e altri di
interesse nazionale.
Una vera e
propria follia, in quanto queste aree facenti parte della RETE europea NATURA
2000, nella quasi totalità (si parla del 79%) ricadono nel nostro sistema di
aree protette nazionali.
Come spesso
accade, la Direttiva europea “HABITAT” e poi quella “UCCELLI” complicano ulteriormente
la già difficile situazione italiana, AGGIUNGENDO nuove classificazioni, quali:
1. SIC (Siti di importanza Comunitaria, che a breve
diventeranno ZSC, Zone Speciale di Conservazione)
2. ZSC (Zone Speciale di Conservazione).
È ovvio che
tutto questo non giova alle finalità di Conservazione che la Norma si pone
(poneva) come obiettivo principe; piuttosto rende ancora più difficile la sua
attuazione in quanto non è ben precisa la linea di comando e gli obiettivi di
interesse da perseguire, i quali devono rimanere in mano allo Stato centrale e
non alle comunità locali.
 |
Parco nazionale Appennino lucano. Escursionisti in salita verso
il Santuario della Madonna di Viggiano (foto Pisarra) |
Analizziamo uno per
uno le modifiche, senza entrare nel merito di tecnicismi fatto di commi,
lettere e quant’altro.
All’articolo 1 si
aggiunge alla definizione di cosa sono i Parchi nazionali, naturali e regionali,
le riserve naturali anche le RISERVE MARINE. Le quali a loro volta sono costituite:
da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai
tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un
rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche,
biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere.
Non
bastando tutto ciò, le Riserve marine sono anche definite in base al Protocollo
di Ginevra e in funzione della Strategia nazionale per la biodiversità.
Ricordo
che il Protocollo di Ginevra, risale
al 1985 e prevede norme di salvaguardia per i luoghi che presentino valore
biologico ed ecologico e diversità genetica delle specie, oltre a livelli accettabili
di popolazione.
La
Strategia nazionale della biodiversità,
rappresenta uno strumento per l’attuazione della Convenzione sulla Diversità
Biologica (adottata il 5 giugno del 1992), al Summit mondiale di Rio de
Janeiro delle Nazioni Unite.
Un
altro comma a questo articolo aggiunge le aree protette transfrontaliere, ossia
quei parchi di confine che coincidono con altre superfici simili di stati
vicini: penso allo Stelvio o al Gran Paradiso.
Ho
seri dubbi che i francesi del Mercantour o gli svizzeri dell’Engandina vogliano
avere a che fare con noi, visto lo stato a “spezzatino” di come è ridotto lo
Stelvio o le varie iniziative di “valorizzazione” che interessano il Gran
Paradiso, soprattutto nel settore valdostano.
Altro
comma “interessante” a questo articolo riguarda i Parchi nazionali che hanno
estensioni a mare (credo che si riferisca al Cilento, ma non solo), a seguito
di istruttoria da parte dell’ISPRA, consideri queste superfici come aree
contigue, ma soggette alle disposizioni relative alle aree protette marine.
 |
Viggiano. Il Santuario della Madonna di Viggiano(foto Pisarra) |
Non
è più semplice considerarle aree protette marine ed evitare questo
pasticciaccio di competenze?
Altri
commi sempre dell’articolo uno riguardano l’integrazione delle aree della Rete
Natura 2000 con i le aree protette “nostre” con la novità che la parte di
superficie non compresa nell’attuale perimetro di un’area protetta sia di
competenza dell’Ente parco gestore corrispondente.
Altro
comma: l’istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le aree protette,
nazionali, regionali o locali che sono comprese nel suo territorio.
Purtroppo questo comma non è
retroattivo, per cui la questione delle varie riserve naturali orientate che
ricadono – per esempio – entro il perimetro del Parco nazionale del Pollino
continuano ad essere gestite dai rispettivi enti.
In
questo articolo uno è regolato anche il compito e il ruolo dell’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
Il
Comma 2 a questo primo articolo ribadisce che tutto questo ambaradan deve
essere realizzato senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
L’articolo
due invece contiene una curiosa novità: i comuni isolani dove sono presenti
aree protette devono destinare la tassa di sbarco:
·
alla tutela ambientale;
·
alla conservazione della biodiversità;
·
al ripristino o al restauro di ecosistemi
naturali e del patrimonio archeologico e culturale;
·
alla promozione del turismo sostenibile del
territorio;
·
ad attività di educazione ambientale.
A questo proposito mi viene in mente un’altra idea
geniale, lanciata a suo tempo dell’allora Ministro dei Beni culturali Veltroni,
il quale proponeva di restaurare alcuni monumenti di pregio con i proventi dal
gioco del lotto (!!!).
L’articolo tre invece “norma” i rapporti con il
Ministero della Difesa a proposito di istituzioni di parchi dove siano
ricompresi siti militari.
Anche qui un piccolo “inghippo”. L’articolo prevede
che si proceda all’istituzione del Parco sentito il ministero della difesa che
si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia l’articolo
non prevede il “silenzio-assenso”.
Rimane invariata la norma che prevede l’istituzione del
Parco nazionale con decreto del Presidente della Repubblica, mentre per le
riserve basta il decreto del Ministro dell’ambiente, sempre dopo aver sentito
la regione.
 |
Parco nazionale dell'Appennino lucano.
Una piattaforma petrolifera immersa tra i boschi (foto Pisarra) |
Invece l’articolo 4 interviene sull’organizzazione
dell’Ente Parco.
Rimane invariata l’ubicazione della sede, la vigilanza
a cura del ministero dell’ambiente e i vari organi elettivi, ad esclusione
della Giunta esecutiva.
La durata dell’incarico è pari a cinque anni e può
essere confermata una sola volta.
Novità sostanziali riguardano la carica del presidente
e del direttore.
Il primo, è nominato con decreto del ministro dell’ambiente,
d’intesa con i presidenti delle regioni, nell’ambito di una terna proposta al
ministro e composta da “soggetti di
comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo
o di gestione in strutture pubbliche o private”. Se entro quindici
giorni le regioni non avanzano dubbi si procede alla nomina. Se non si
raggiunge una intesa in questo lasso di tempo il ministro procede di autorità
previo il parere delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni.
In questo articolo si è fatto un passo avanti e uno
indietro. Cominciando dal passo indietro: il comma non prevede nessuna
esperienza e titoli in materia ambientale del candidato a presidente; nel secondo
caso (un passo avanti) sono determinati per leggi i tempi di nomina del nuovo
incaricato.
Altro passo avanti è contenuto nella legge che prevede
durante la vacatio della nomina del
presidente e del consiglio direttivo proroga delle cariche del Presidente e
dei componenti del Consiglio direttivo.
 |
Parco nazionale dell'Appennino lucano. La Laura (foto Pisarra) |
Anche
in questo articolo lo Stato centrale abdica in favore delle province e delle
regioni a statuto speciale che ancora una volta regolamentano con proprie norme
la materia.
Altri
commi (7-8) equiparano i compiti e le mansioni del Presidente dell'Ente Parco e dei componenti del Consiglio Direttivo ai
presidenti delle città metropolitane, sindaci, presidenti delle province con
popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
In uno di questi commi si parla dello stipendio
omni comprensivo che verrà stabilito dal ministro dell’ambiente in accordo con
il Ministro dell’economia; l’onere è a carico del bilancio del parco.