REGOLAMENTO
DI FRUIZIONE delle Gole del Raganello “GOLE
SICURE”
Riflessioni
Dopo
molti anni di insistenti richieste per disciplinare l’ingresso alle Gole del
Raganello, il Comune di Civita, l’Ente Parco, l’Ente Gestore della Riserva, con
l’aiuto del Soccorso Alpino, hanno licenziato un Regolamento - in fase
sperimentale - che ha una serie di punti di forza così come presenta alcuni
problemi irrisolti.
Vediamo
insieme.
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Civita- Il Ponte del Diavolo. (Foto di E. Pisarra) |
Ben
fatto il calendario: si permette l’accesso alle Gole dal 10 giungo al 30
settembre e, nello stesso periodo, è precluso l’utilizzo di percorsi e sentieri
prospicienti le Gole e che non siano di ingresso al sito.
Indicazione
importante: divieto di gite notturne nel Canyon.
Questione
rifiuti, schiamazzi e rumori: divieto di lasciare i resti di qualsiasi spuntino
o pic-nic nell’alveo fluviale, così come è vietato usare apparecchi radio,
televisivi e simili che producano rumori tali da disturbare la quiete naturale.
L’accesso
è consentito solo in presenza di guide e previo pagamento al Comune di una
tassa.
I
gruppi non devono superare il numero di venti persone.
Limite
di età: si vieta l’accesso alle Gole a ragazzi di età inferiore ai dieci anni.
Precluso
l’accesso a cani e gatti di qualsiasi taglia (fatta la giusta eccezione per
cani pastore per la custodia di bestiame o utilizzati per pubblico servizio).
Proibito
introdurre e somministrare cibo agli animali randagi e inselvatichiti.
Proibita
la raccolta di minerali, rocce e fossili, l’asportazione e l’uccisione di
molluschi e anfibi.
Vietati
campeggio, scritte, incisioni sugli alberi e sulle rocce.
Tutti
possono effettuare ricerche all’interno delle Gole, previa comunicazione del programma
di ricerca al Comune di Civita e all’Ente Parco.
È
vietata l’accensione di fuochi in qualsiasi periodo dell’anno.
La
vigilanza è affidata ai carabinieri/forestali e a tutte le altre forze di
polizia.
Le
sanzioni previste per coloro che trasgrediscono le norme previste dal
Regolamento vanno da un minimo di 250 a un massimo di 500 €.
Ecco:
come tutti i regolamenti che si rispettino, abbondano i divieti.
Ora,
a parte la numerazione dei commi del primo articolo, che porta la successione
1,2,1,2 (sic),3, 4, 5), e la dicitura
“il
Canyon è lungo circa 12 km circa”, un primo dubbio è la quota: cosa si
intende quando si afferma che il Canyon si sviluppa tra i 700 m e i 1450 m sul
livello del mare?
Secondo
questi limiti altimetrici, non solo il tratto compreso tra il Ponte del Diavolo
(quota 224 m), fino alla confluenza con il canale della Mancosa (quota 642 m),
che passa per il Ponte d’Ilice (quota 427 m) e che di fatto costituisce le “Gole
basse”, ma l’intero Canyon resta escluso da questo Regolamento.
Non
è ben chiaro chi gestisca il tratto superiore delle Gole, quello conosciuto
come “Gole di Barile” o “Gole alte”, in quanto esso ricade nella
Riserva Naturale Orientata (non si tratta, infatti, di Riserva Naturale
Biogenetica – come indicato nel Regolamento), istituita dal Ministero
dell’Ambiente.
La
Riserva orientata, nello spirito che soggiace a tutte le Riserve, è
amministrata in proprio dall’Ufficio
Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di Cosenza
e, quindi, sfugge ai Comuni interessati (che in questo caso non è solo quello
di Civita, ma anche quello di San Lorenzo Bellizzi) e all’Ente Parco. Essa è
oggetto della annosa questione irrisolta
da anni per cui il nostro Parco ha di fatto al suo interno quattro riserve per
oltre 11000 ettari di superficie ma che non gestisce.
Da
tempo scrivo lamentando che bisogna avviare le procedure per l’acquisizione di
queste riserve al patrimonio del Parco, per una loro gestione organica e
integrata.
Oggi,
poiché il Corpo Forestale dello Stato è stato accorpato nell’Arma dei
carabinieri dalla sciagurata riforma Madia, si pone il problema di sapere più
in generale a chi sarà affidata la gestione delle riserve, tanto più perché non
è automatico il loro passaggio agli Enti Parco: infatti, sono necessari tre
decreti attuativi affinché ciò avvenga.
Il
Regolamento in oggetto si applica solo al tratto BASSO delle Gole ricadenti nel
territorio del Comune di Civita.
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San Lorenzo Bellizzi - Scala di Barile (Foto di e. Pisarra) |
Quindi,
è chiaramente detto che non può essere applicato per la fruizione delle “Gole di Barile” proprio perché esse
sono sotto la tutela di un “altro
gestore” - il Ministero dell’Ambiente, appunto - e ciò comporta la necessità di stilare un
regolamento per la parte della riserva da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale perché
diventino esecutive.
Ora,
al comma 5 dell’art 2, si fa riferimento a studi e ricerche scientifiche: in
prima battuta si afferma che tutti possono fare ricerca, anche in deroga alla
presente “legge” (ma non si tratta di un Regolamento?), previa comunicazione al
Comune di Civita e all’Ente Parco nazionale del Pollino.
Nel
susseguente comma (n. 6) si fa riferimento all’Ente di gestione, che può “negare
il permesso di effettuare attività scientifiche e culturali qualora esse siano
giudicate negative o incompatibili con le finalità istitutive della riserva”:
quindi, in un regolamento che è per le “Gole basse” del Raganello si pone una
norma dell’Ente di gestione per la sua area di pertinenza (= “Gole alte”).
Analoga
presenza di un comma legato all’Ente di Gestione della Riserva la troviamo
nell’articolo che contempla le deroghe (art. 13 comma 4).
Un
punto, che trovo non ben chiaro, è il numero giornaliero di persone che possono
accedere alle Gole: si parla di gruppi composti da non più di venti persone, ma
non di quanti raggruppamenti e sono decisamente irrisorie le
sanzioni amministrative per le violazioni al Regolamento. Le somme stabilite non
costituiscono assolutamente un deterrente.
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Collocazione geografica delle Gole del Raganello (Disegno cartografico di E. Pisarra) |
Un
delicato nodo concerne le Guide. Non si menziona nessun requisito o riferimento
a questa figura professionale. Allora vuol dire che qualsiasi Guida, sia essa ambientale,
escursionistica, turistica, archeologica, geologica, alpina può accedere alle
Gole del Raganello?
Ora,
il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento è in palese violazione alla legge
istitutiva delle Guide Alpine secondo la quale è demandato solo ad esse
l’accompagnamento di persone con l’ausilio di attrezzature di progressione
(corde, discensori, imbrago e casco), elementi ai quali il regolamento fa cenno
generico nel comma1 dell’art. 3 (obbligo di dispositivi di protezione
individuale ecc.), ma che sono indispensabili data la natura di alcuni parti
delle Gole.
Altro
dubbio che questo Regolamento solleva lo si trova quando indica il pagamento al
Comune di un pedaggio; di norma, nello stesso momento in cui si danno prescrizioni
sono contemplate anche le somme dovute e le modalità di versamento, ma qui non
sono indicate: se ne deve dedurre che a questo seguirà un altro Regolamento?
Ovviamente
si fa cenno al Piano del Parco (in realtà Piano licenziato ma non ancora
approvato) e al suo Regolamento nei quali si inscrivono le norme emanate per le
“Gole basse”.
Altro punto che mi
lascia dubbioso: cosa vuol dire che “alla Giunta viene demandato l’organizzazione
delle attività e dei divieti regolamentati nel presente atto?” Forse il
Parco soggiace alle decisioni della Giunta del Comune di Civita?
Infine, non è chiaro
quando questo Regolamento entrerà in vigore: in seguito alla delibera del Consiglio Comunale o dopo la pubblicazione di quello per le “Gole alte” sulla
Gazzetta Ufficiale?
Per
un regolamento stilato a più mani e dopo una gestazione di quattro anni, mi
sarei aspettato un testo più preciso, chiaro completo e dai contenuti meglio
definiti.
Emanuele
Pisarra